Modifiche al D. Lgs.81/08 dal "Decreto del Fare"

 

La Legge 98/2013, pubblicata in G.U. il 20 Agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 conosciuto come “Decreto del Fare”)  ha introdotto diverse modifiche al D. Lgs. 81/08: riassumiamo di seguito in estrema sintesi le più significative:

 

art. 3: sostituito il comma 12-bis, sugli obblighi di sicurezza nei confronti dei volontari del servizio civile, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive e dilettantistiche e simili: per tutti si applicano le norme di cui all’art. 21 (imprese familiari e lavoratori autonomi); aggiunti i commi 13-bis sulle misure di semplificazione  ai fini dell’inserimento dei dati nel libretto formativo del cittadino in relazione alle prestazioni lavorative di cui al D.Lgs. 276/03 che implichino una permanenza lavorativa in azienda non superiore a 50 giorni, e 13-ter sulle misure di semplificazione  relative agli adempimenti in materia di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,  con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. I commi 13-bis e 13-ter prevedono specifici decreti attuativi.

 

art. 26: i commi 3 e 3-bis sono  interamente sostituiti. Il DUVRI nelle imprese a basso rischio di infortuni e malattie professionali , che saranno individuate con decreto (art. 29 nuovo comma 6-ter), potrà essere sostituito dalla individuazione di un incaricato alla cooperazione e al coordinamento; i casi in cui il comma 3 non si applica viene esteso ai lavori che comportano una durata non superiore a cinque uomini-giorno, calcolati  con riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori.

 

art. 29: inseriti i commi 6-ter e 6-quater. Il 6-ter tratta della  individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali in ci i Datori di Lavoro potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione del rischio, restando ferma la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate; il 6-quater specifica che fino alla entrata in vigore del decreto di cui al 6-ter si possono applicare le procedure standardizzate.

 

art. 31: al comma 1 viene specificato, mediante l’introduzione dell’avverbio “prioritariamente”, che il SPP deve essere istituto prioritariamente all’interno dell’Azienda.

 

art. 32: inserito il comma 5-bis, in base al quale quando i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento comunque frequentati dai RSPP e ASPP si sovrappongono a quelli specifici, il credito formativo è comunque riconosciuto. Le modalità del riconoscimento saranno definite dalla Conferenza Stato-Regioni. Inoltre il comma 5-bis stabilisce che sia compito degli Istituti di Istruzione ed Universitari rilasciare gli attestati di formazione sulla salute e sicurezza per gli studenti equiparati ai lavoratori.

 

art. 37:  inserito il comma 14-bis, che ripete nel testo il nuovo comma 5-bis dell’art. 32 (vedi sopra) riferito  a dirigenti, preposti e lavoratori.

 

art. 67: riguarda le notifiche all’ O.d.V. ed interamente sostituito. Il nuovo art. 67 prevede che il datore di lavoro effettui la comunicazione nel contesto delle istanze presentate al SUAP, e che sia l’amministrazione che riceve la comunicazione ad inviarla, per via telematica all’O.d.V. Occorre però attendere il decreto attuativo, nelle more del quale il datore di lavoro indirizza la comunicazione direttamente all’O.d.V.

 

art. 71: interamente sostituito il comma 11, concernente le modalità per le verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII.

 

art. 73: al comma 5 viene aggiunto un periodo che stabilisce che le indicazioni della Conferenza Stato Regioni circa le attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione devono prevedere anche le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

 

art. 88: la lettera g-bis del comma 2 è sostituita. La nuova disposizione esclude dal campo di applicazione  del Titolo IV Capo I anche i piccoli lavori di durata non superiore a 10 uomini-giorno, che non espongano ai rischi di cui all’allegato XI. Viene inoltre aggiunto il comma 2-bis che prevede l’applicabilità delle disposizioni del titolo IV agli spettacoli e fiere, tenendo conto delle particolari esigenze che saranno definite con decreto entro il 31/12/2013.

 

art. 104-bis: si tratta di un nuovo articolo, che introduce misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili, relativi ai Piani di sicurezza e coordinamento, da definirsi mediante un decreto entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.

 

artt. 225, 240, 250, 277: viene introdotta la possibilità di effettuare le comunicazioni per via telematica, anche per mezzo degli Organismi Paritetici o delle OO.SS dei Datori di Lavoro.

 

   

Associato Aifos

SCS - Studio consulenza Sicurezza e'

AIFOS

AiFOS è un'associazione senza fini di lucro impegnata nella valorizzazione del ruolo della formazione per lo sviluppo della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro

Convenzionato EFEI

SCS - Studio consulenza Sicurezza e' CFA e Agenzia Formativa convenzionata con EFEI

Ente Bilaterale e Organismo Paritetico

 

 

Associato Firas

FEDERAZIONE ITALIANA RESPONSABILI e ADDETTI alla SICUREZZA SERVIZI di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Know How Certification

Formatore per la Sicurezza sul Lavoro certificato